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Modifiche statuto

Ultimo Aggiornamento: 21/01/2008 15:16
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Città: LADISPOLI
Età: 35
Sesso: Maschile
11/01/2008 09:27

Modifiche statuto
In questa discussione abbiamo inserito il vecchio statuto con le modifiche proposte.
Il testo in blu è il vecchio statuto. Quello in rosso è il nuovo.


[G]Testo Vigente[/G]

1. L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, costituita con atto pubblico in data 20-10- 1962 n. 104/1516 di rep. Dr. Valerio Grissini Manetti Notaio in Bassano del Grappa, reg.to a Bassano del Grappa dd. 03- 11-1962 al n. 693 vol. 130, riunisce le Pro Loco italiane e viene contraddistinta dalla sigla UNPLI.
2. L’UNPLI è un’associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia.
3. L’UNPLI si articola in una struttura centrale nazionale e in strutture periferiche regionali,
oltre che in altre strutture previste dai singoli Statuti Regionali.
4. L’UNPLI ha sede legale a Roma e sede operativa nella città di residenza del suo Presidente pro-tempore. L’eventuale trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

[COLORE]#FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]

1.1 L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, costituita con atto pubblico in data 20-10-1962 n. 9104/1516 di rep. Dr. Valerio Grispigni Manetti Notaio in Bassano del Grappa, reg.to a Bassano del Grappa dd. 03-11-1962 al n. 693 vol. 130, riunisce le Pro Loco italiane e viene contraddistinta dalla sigla UNPLI.
1.2 L’UNPLI è un’associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia.
1.3 L’UNPLI si articola in una struttura centrale nazionale e in strutture periferiche regionali,
oltre che in altre strutture previste dai singoli Statuti Regionali.
1.4 L’UNPLI ha sede legale a Roma e sede operativa nella città di residenza del suo Presidente pro-tempore.
1.5 L’eventuale trasferimento della sede non comporta modifica statutaria. [/COLORE]


[G]Testo Vigente[/G]
Art. 2 - OGGETTO SOCIALE.
1. L’UNPLI non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività o dotarsi di qualsiasi struttura al fine di realizzare i propri scopi in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, sociale, e nell’ambito della solidarietà e del
volontariato.
2. L'UNPLI con la sua struttura centrale nazionale svolge il compito di:
a) Coordinare tutte le sue strutture periferiche;
b) attuare anche direttamente tutte le iniziative per la promozione e la valorizzazione dell'Italia in tutti i campi di cui all'oggetto sociale, compresa l'informazione e l'accoglienza turistica.
3. L’UNPLI nella sua struttura centrale insieme alle sue articolazioni periferiche realizza:
a) il coordinamento dell'attività delle Pro Loco;
b) la rappresentanza delle Pro Loco nei confronti degli Organi istituzionali e di tutte le realtà che operano a livello
internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e locale;
c) la tutela degli interessi delle Pro Loco;
d) l'informazione, la consulenza, e l'assistenza tecnica delle Pro Loco, anche tramite propri mezzi di stampa e
informatici.

[COLORE]#FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]
Art. 2 - OGGETTO SOCIALE
2.1 L’UNPLI non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività o dotarsi di qualsiasi struttura al fine di realizzare i
propri scopi in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, sociale, e nell’ambito della solidarietà, del
volontariato e delle politiche giovanili secondo gli indirizzi della Comunità Europea.
2.2 L'UNPLI con la sua struttura centrale nazionale svolge il compito di:
a) coordinare tutte le sue strutture periferiche;
b) attuare anche direttamente tutte le iniziative per la promozione e la valorizzazione dell'Italia in tutti i campi di cui all'oggetto sociale, compresa l'informazione e l'accoglienza turistica.
2.3 L’UNPLI nella sua struttura centrale insieme
alle sue articolazioni periferiche realizza:
a) il coordinamento dell'attività delle Pro Loco;
b) la rappresentanza delle Pro Loco nei confronti degli Organi istituzionali e di tutte le realtà che operano a livello
internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e locale;
c) la tutela degli interessi delle Pro Loco;
d) l'informazione, la consulenza, e l'assistenza tecnica delle Pro Loco, anche tramite propri mezzi di stampa e
informatici.[/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]

Art. 3 - SOCI: ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA. DIRITTI E DOVERI.
1. La qualifica di socio dell’UNPLI è acquisibile da tutte le Pro Loco regolarmente costituite nel rispetto delle leggi vigenti, nonché delle norme statutarie dell’UNPLI.
2. Una Pro Loco si associa all’UNPLI tramite il Comitato Regionale territorialmente competente che ne delibera l’ammissione dopo la verifica della richiesta di affiliazione con i relativi atti allegati. La Pro Loco ammessa è tenuta al versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Nazionale. Tale quota può essere maggiorata dai singoli Comitati Regionali per
le proprie esigenze funzionali, fermo restando che la quota nazionale stabilita deve essere integralmente e immediatamente versata dal Comitato Regionale di competenza nei tempi e ne
modi fissati dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI.
3. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
4. Avverso la reiezione della richiesta di affiliazione una Pro Loco può presentare la richiesta al Consiglio Nazionale che decide in maniera definitiva previo parere del Comitato Regionale di competenza.
5. Ogni socio ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo, sia nella nomina
degli organismi direttivi che per eventuali variazioni statutarie che per lo scioglimento dell’UNPLI con conseguente destinazione dell’eventuale patrimonio.
6. Alle Assemblee Nazionali hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la quota sociale sia nell’anno precedente sia nell’anno di svolgimento dell’assemblea.
7. Alle Assemblee delle strutture periferiche hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la quota sociale sia nell’anno precedente che entro il termine previsto dallo Statuto della struttura periferica, e, comunque, prima della data di svolgimento
di ogni Assemblea dell’anno in corso.
8. I soci hanno diritto alle informazioni a cura dell’UNPLI.
9. I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e quanto deliberato dall’UNPLI,
nonché di versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Nazionale.
10. La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni dall'UNPLI;
b) scioglimento della Pro Loco;
c) esclusione dall'UNPLI per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare.
Lo scioglimento di una Pro Loco deve essere accertato dal Comitato Regionale territorialmente competente.
I soci morosi per conservare l’anzianità di affiliazione all’UNPLI sono tenuti al versamento delle quote pregresse sino ad un massimo di due annualità consecutive. Dopo tale data il socio moroso viene automaticamente escluso dall’UNPLI, a cura del Comitato Regionale territorialmente competente. Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco viene adottato dal Comitato Regionale territorialmente competente quando viene accertata l’inosservanza dello statuto dell’UNPLI.



[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 3 - SOCI: ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA. DIRITTI E DOVERI
3.1 La qualifica di socio dell’UNPLI è acquisibile da tutte le Pro Loco regolarmente costituite nel rispetto delle leggi vigenti, nonché delle norme statutarie dell’UNPLI.
3.2 Una Pro Loco si associa all’UNPLI tramite il Comitato Regionale territorialmente competente che ne delibera l’ammissione dopo la verifica della richiesta di affiliazione con i relativi atti allegati. La Pro Loco ammessa è tenuta al versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Nazionale. Tale quota può essere maggiorata dai singoli Comitati Regionali per
le proprie esigenze funzionali, fermo restando che la quota nazionale stabilita deve essere integralmente e immediatamente versata dal Comitato Regionale di competenza nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI.
3.3 La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
3.4 Avverso la reiezione della richiesta di affiliazione una Pro Loco può presentare la richiesta al Consiglio Nazionale che decide in maniera definitiva previo parere del Comitato Regionale di competenza.
3.5 Ogni socio ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo, sia nella nomina degli organismi direttivi che per eventuali variazioni statutarie che per lo scioglimento dell’UNPLI con conseguente destinazione dell’eventuale patrimonio.
3.6 Alle Assemblee Nazionali hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la quota sociale sia nell’anno precedente sia nell’anno di svolgimento dell’assemblea.
3.7 Alle Assemblee delle strutture periferiche hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano
versato la quota sociale sia nell’anno precedente che entro il termine previsto dallo Statuto della struttura periferica, e, comunque, prima della data di svolgimento di ogni Assemblea dell’anno in corso.
3.8 I soci hanno diritto alle informazioni a cura dell’UNPLI.
3.9 I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e quanto deliberato dall’UNPLI, nonché di versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Nazionale.
3.10 La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni dall'UNPLI;
b) scioglimento della Pro Loco;
c) esclusione dall'UNPLI per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare.
3.11 Lo scioglimento di una Pro Loco deve essere accertato dal Comitato Regionale
territorialmente competente.
3.12 I soci morosi per conservare l’anzianità di affiliazione all’UNPLI sono tenuti al versamento delle quote pregresse sino ad un massimo di due annualità consecutive. Dopo tale data il socio moroso viene automaticamente escluso dall’UNPLI, a cura del Comitato Regionale territorialmente competente.
3.13 Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco viene adottato dal Comitato Regionale territorialmente competente quando viene accertata l'inosservanza dello Statuto dell'UNPLI . [/COLORE]


[G]Testo Vigente[/G]


Titolo II - STRUTTURA CENTRALE
Art. 4 - ORGANI CENTRALI
1. Gli Organi centrali dell’UNPLI sono:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Presidente;
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. Tutte le cariche elettive all’interno dell’UNPLI hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
3. I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in
corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati e
accettati dal Consiglio Nazionale.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Titolo II - STRUTTURA CENTRALE
Art. 4 - ORGANI CENTRALI
4.1 Gli Organi centrali dell’UNPLI sono:
a) l’Assemblea Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) l Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio Nazionale dei Probiviri.
4.2 Tutte le cariche elettive all’interno dell’UNPLI hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
4.3 I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati e accettati dal Consiglio Nazionale. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]

Art. 5 - ORGANISMI AUSILIARI
1. Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l’Unpli istituisce per la migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:
a) i Dipartimenti;
b) le Commissioni;
c) i Commissari ad acta;
d) le Cariche onorarie.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 5 - ORGANISMI AUSILIARI
5.1 Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l’UNPLI istituisce per la migliore realizzazione
dei propri fini. Essi sono:
a) i Dipartimenti;
b) le Commissioni;
c) i Commissari ad acta;
d) le Cariche onorarie. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]

Titolo III - STRUTTURA PERIFERICA
Art. 6 - ORGANI PERIFERICI
1. Gli Organi periferici dell’UNPLI sono:
a) i Comitati Regionali;
b) i Comitati Provinciali;
c) i Consorzi, i Comprensori, i Bacini di Pro Loco;
d) altro tipo di strutture periferiche, purché preventivamente approvate dall’UNPLI.
2. I Comitati Regionali sono i componenti primari dell’articolazione dell’UNPLI. L'UNPLI riconosce un solo Comitato Regionale per 3. Nella denominazione di Comitati Regionali si
intendono compresi anche i Comitati riguardanti le province autonome.
4. I Comitati Provinciali e le altre strutture periferiche, là dove esistenti, fanno tutti capo al Comitato Regionale di appartenenza.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]

Titolo III - STRUTTURA PERIFERICA
Art. 6 - ORGANI PERIFERICI
6.1. Gli Organi periferici dell’UNPLI sono:
a) i Comitati Regionali;
b) i Comitati Provinciali;
c) i Consorzi, i Comprensori, i Bacini di Pro Loco;
d) altro tipo di strutture periferiche, purché preventivamente approvate dall’UNPLI.
6.2 I Comitati Regionali sono i componenti primari dell’articolazione dell’UNPLI. L'UNPLI
riconosce un solo Comitato Regionale per Regione.
6.3 Nella denominazione di Comitati Regionali si intendono compresi anche i Comitati riguardanti le province autonome.
6.4 I Comitati Provinciali e le altre strutture periferiche, là dove esistenti, fanno tutti capo al Comitato Regionale di appartenenza.
6.5 Tutti gli organi periferici sono tenuti all’osservanza del precedente articolo 4.2. [/COLORE]






[G]Testo Vigente[/G]

Art. 7 – COMPITI
1. Tutte le strutture periferiche dell’UNPLI godono di propria autonomia finanziaria, con l'obbligo di redigere un bilancio economico finanziario consuntivo annuale, debitamente approvato e sottoscritto.
2. Dette strutture hanno il compito di:
a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate davanti alle istituzioni pubbliche
e private a livello periferico;
b) fungere da strutture di coordinamento, attivando almeno a livello regionale un efficiente servizio di segreteria;
c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 7 - COMPITI
7.1 Tutte le strutture periferiche dell’UNPLI godono di propria autonomia finanziaria, con l'obbligo di redigere un bilancio economico finanziario consuntivo annuale, debitamente approvato e sottoscritto rispettando tutte le delibere degli Organi centrali dell’UNPLI
7.2 Dette strutture hanno il compito di:
a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate davanti alle istituzioni pubbliche e private a livello periferico;
b) fungere da strutture di coordinamento, attivando almeno a livello regionale un efficiente servizio di segreteria;
c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco. [/COLORE]


[G]Testo Vigente[/G]


Art. 8 - ADEMPIMENTI
1. I Comitati Regionali devono inviare all’UNPLI nazionale, in tempi congrui, copia :
- della convocazione di ogni Assemblea Regionale;
- del verbale dell’Assemblea Regionale;
- del bilancio di previsione;
- del bilancio economico – finanziario consuntivo annuale;
- dello Statuto Regionale e del Regolamento Regionale, e delle modifiche che vengono pportate.
2. La documentazione su citata deve essere inviata, altresì, dalle eventuali strutture subregionali al Comitato Regionale di competenza.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]

Art. 8 - ADEMPIMENTI
8.1 I Comitati Regionali devono inviare all’UNPLI nazionale, in tempi congrui, copia :
a) della convocazione di ogni Assemblea Regionale;
b) del verbale dell’Assemblea Regionale;
c) del bilancio di previsione;
d) del bilancio economico – finanziario consuntivo annuale;
e) dello Statuto Regionale e del Regolamento Regionale, e delle modifiche che vengono apportate.
8.2 La documentazione su citata deve essere inviata, altresì, dalle eventuali strutture subregionali al Comitato Regionale di competenza. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]

Titolo IV - ORGANI CENTRALI NAZIONALI
Art. 9 - ASSEMBLEA NAZIONALE
1. L’Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'UNPLI e determina le sue linee di politica
associativa ed i suoi obiettivi strategici.
2. Le decisioni dell’Assemblea Nazionale sono vincolanti per tutti i soci e per tutte le strutture dell’UNPLI.
3. L’Assemblea Nazionale può essere sia ordinaria che straordinaria.
4. È compito dell’Assemblea Nazionale:
a) approvare le linee programmatiche generali dell’Unione;
b) eleggere n. 10 membri del Consiglio Nazionale;
c) eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
d) eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri;
e) approvare le modifiche statutarie proposte;
f) decidere l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori;
g) discutere sui temi proposti dal Consiglio Nazionale comunicati a tutti i Comitati Regionali almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea.
5. L’Assemblea Nazionale è costituita dai delegati eletti in sede di Assemblea regionale in ragione di uno ogni dieci Pro Loco iscritte o frazione superiore a cinque, i quali hanno diritto di voto seconda quanto previsto nell’art. 3 c. 2. All’Assemblea Nazionale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente affiliate all’UNPLI.
6. L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni per determinare le linee programmatiche del quadriennio e per la elezione degli Organi Nazionali dell’UNPLI.
7. L’Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Nazionale o sulla base di richiesta scritta e motivata con delibera di almeno un terzo dei Comitati Regionali dell’UNPLI.
8. Nelle Assemblee Nazionali non sono ammesse deleghe.
9. L’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati aventi diritto di voto, ed, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei delegati presenti aventi diritto di voto, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto (artt. 20-21).
10. Le decisioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza semplice dei votanti, senza tenere conto degli astenuti.


[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Titolo IV - ORGANI CENTRALI NAZIONALI
Art. 9 - ASSEMBLEA NAZIONALE
9.1 L’Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'UNPLI e determina le sue linee di politica
associativa ed i suoi obiettivi strategici.
9.2 Le decisioni dell’Assemblea Nazionale sono vincolanti per tutti i soci e per tutte le strutture dell’UNPLI.
9.3 L’Assemblea Nazionale può essere sia ordinaria che straordinaria.
9.4 E’ di competenza dell’Assemblea Nazionale:
a) approvare le linee programmatiche generali dell’Unione;
b) eleggere il Presidente nazionale;
c) eleggere il Consiglio Nazionale;
d) eleggere i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
e) eleggere i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
f) approvare le modifiche statutarie proposte;
g) decidere l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori;
h) discutere sui temi proposti dal Consiglio Nazionale comunicati a tutti i Comitati Regionali almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea;
i) approvare il regolamento elettorale.
9.5 L’Assemblea Nazionale è costituita dai delegati eletti in sede di Assemblea regionale in ragione di uno ogni dieci Pro Loco iscritte o frazione superiore a cinque, i quali hanno diritto di voto seconda quanto previsto nell’art. 3 c. 6. All’Assemblea Nazionale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente affiliate all’UNPLI.
9.6 L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni per determinare le linee programmatiche del quadriennio e per la elezione degli Organi Nazionali dell’UNPLI.
9.7 L’Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Nazionale o sulla base di richiesta scritta e motivata con delibera di almeno un terzo dei Comitati Regionali dell’UNPLI.
9.8 Nelle Assemblee Nazionali non sono ammesse deleghe.
9.9 L’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati aventi diritto di voto, ed, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei delegati presenti aventi diritto di voto, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto (artt. 21-22).
9.10 Le decisioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza semplice dei votanti, senza tenere conto degli astenuti. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]


Art. 10 - CONSIGLIO NAZIONALE
1. Il Consiglio Nazionale è formato dai 10 Consiglieri eletti dall’Assemblea Nazionale e dai Consiglieri, uno per Comitato Regionale, eletti in seno ad essi.
2. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente mediante lettera semplice contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione.
3. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via e-mail con il maggior preavviso possibile.
4. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma, almeno due volte all’anno, o quando il
Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
5. La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.
6. I membri del Consiglio, o dei Collegi, come di qualsiasi carica elettiva nell’UNPLI, s’intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in
regola con l’affiliazione all’UNPLI, che consenta il diritto di voto.
7. Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
a) indice l’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria;
b) delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Nazionale sviluppandone la relativa programmazione;
c) determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze tra un’Assemblea Nazionale e l’altra;
d) delibera le norme di eventuali Regolamenti;
e) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti del Paese, che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco, presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;
f) approva il bilancio preventivo, corredato dal programma di attività, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, e il bilancio consuntivo annuale entro il 31 maggio dell’anno successivo;
g) sottopone all’approvazione dell’Assemblea Nazionale:
3. le modifiche statutarie;
4. l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI;
h) delibera in sede di stesura di Bilancio preventivo l’entità della quota associativa annuale.
i) elegge fra i propri componenti il Presidente, e i membri della Giunta Esecutiva da lui proposti, fra i quali il Vice-Presidente.
j) dichiara decaduto il Presidente Nazionale, il vice Presidente e la Giunta Esecutiva nei casi previsti dal presente Statuto;
k) delibera il riconoscimento di un Comitato Regionale UNPLI, ratificandone il relativo Statuto;
l) delibera il commissariamento di un Comitato Regionale dell’UNPLI con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto.
m) adotta nei confronti dei singoli Comitati Regionali, e secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
5. richiamo;
6. commissariamento.
Contro tutte le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento allegato, pena la inefficacia del ricorso stesso.
n) stabilisce l’eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Generale o di altro componente della Giunta, del Consiglio o di altri organi;
o) surroga per eventuali dimissioni o decadenze i propri membri eletti dall’Assemblea Nazionale con i primi dei non eletti nell’Assemblea elettiva;
p) istituisce, su proposta della Giunta Esecutiva, i Dipartimenti, determinando le loro funzioni;
q) i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale vengono inviati ai Consiglieri Nazionali, ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed ai componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 10 - CONSIGLIO NAZIONALE
10.1 Il Consiglio Nazionale è formato dal Presidente Nazionale eletto e da 30 Consiglieri eletti in sede di assemblea nazionale sulla base di collegi elettorali egionali, cui sono assegnati i seggi in misura direttamente proporzionale al numero delle rispettive Pro Loco associate, salvaguardando il diritto di rappresentanza di ogni comitato regionale e secondo le norme del regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale di cui all’art. 9.4 lett. i).
10.2 Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente mediante lettera semplice contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione.
10.3 In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via e-mail con il maggior preavviso possibile.
10.4 Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma almeno tre volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla
richiesta stessa.
10.5 La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
10.6 I componenti del Consiglio, o dei Collegi, come di qualsiasi carica elettiva nell’UNPLI,
s’intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in regola con l’affiliazione all’UNPLI, che consenta il diritto di voto.
10.7 Il Consiglio Nazionale ha in via esclusiva funzioni di indirizzo e di controllo sull’intera associazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
a) indice l’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria;
b) delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Nazionale sviluppandone la relativa programmazione;
c) determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze tra un’Assemblea Nazionale e l’altra;
d) delibera le norme di eventuali Regolamenti;
e) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti del Paese, che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco, presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;
f) approva il bilancio preventivo, corredato dal programma di attività, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, e il bilancio consuntivo annuale entro il 31 maggio dell’anno successivo;
g) sottopone all’approvazione dell’Assemblea Nazionale:
- le modifiche statutarie;
- l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI;
h) delibera in sede di stesura di Bilancio preventivo l’entità della quota associativa annuale.
i) elegge i componenti della Giunta Esecutiva proposti dal Presidente eletto, fra i quali il Vice-Presidente.
l) dichiara decaduto il Presidente Nazionale, il vice Presidente e la Giunta Esecutiva nei casi previsti dal presente Statuto;
m) delibera il riconoscimento di un Comitato Regionale UNPLI, ratificandone il relativo
Statuto;
n) delibera il commissariamento di un Comitato Regionale dell’UNPLI con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto;
o) adotta nei confronti dei singoli Comitati Regionali, e secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
richiamo;
commissariamento.
Contro tutte le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo le
modalità e i tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento allegato, pena la
inefficacia del ricorso stesso;
p) stabilisce l’eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Generale o di altro
componente della Giunta, del Consiglio o di altri organi;
q) surroga per eventuali dimissioni o decadenze i propri componenti con i primi dei non eletti nei rispettivi collegi elettorali regionali;
r) istituisce eventuali Commissioni di cui al successivo art. 17 e ne nomina i componenti, indicandone la durata ed attribuendo eventuali rimborsi.
10.8 I verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale vengono inviati ai Consiglieri Nazionali, ai componenti la Giunta Esecutiva, ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed ai componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri. [/COLORE]


[G]Testo Vigente[/G]


Art. 11 - GIUNTA ESECUTIVA
1. La Giunta Esecutiva viene eletta, su proposta del candidato Presidente, dal Consiglio Nazionale.
2. La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell’UNPLI, che la presiede, dal Vice Presidente, e da altri Consiglieri.
Nazionali eletti dal Consiglio Nazionale, per un totale non superiore a nove componenti, e, comunque, sempre in numero dispari.
3. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con avviso contenente data, luogo, ora e ordine del giorno con un adeguato preavviso; per motivi di urgenza sono consentite convocazioni con preavviso di almeno quarantotto ore.
4. La Giunta Esecutiva di norma si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritenga necessario.
5. La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
6. I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva vengono inviati anche ai Consiglieri Nazionali e ai Presidenti dei Comitati Regionali nonché ai componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed ai componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri.
7. La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:
a) dare attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale;
b) [deliberare gli indirizzi per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e per gli eventuali immobilizzi;]
c) proporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Consiglio;
d) deliberare su tutte le materie di ordinaria amministrazione e su quelle delegate dal Consiglio Nazionale.
e) deliberare su materie di competenza del Consiglio Nazionale, in caso di urgenza, sottoponendo le suddette delibere a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione convocata;
f) istituire eventuali Commissione e nominarne i componenti, indicandone la durata ed attribuendo eventuali rimborsi. Le suddette delibere devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione convocata;
g) nominare i componenti dei Dipartimenti, indicandone la durata, ed attribuendo eventuali rimborsi.
8. I componenti della Giunta possono essere sostituiti dal Consiglio Nazionale
su proposta motivata del Presidente.



[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 11 - GIUNTA ESECUTIVA
11.1 La Giunta Esecutiva viene eletta, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.
11.2 La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell’UNPLI, che la presiede, dal Vice Presidente e da altri componenti fino al raggiungimento di un numero complessivo compreso fra un minimo di cinque e un massimo di nove unità.
11.3 La carica di componente della Giunta Esecutiva è incompatibile con quella di
Consigliere, di Revisore o di Proboviro a livello nazionale; tutte le incompatibilità
accertate vanno risolte nei tempi e modi previsti dal Regolamento di cui al successivo art 25.
11.4 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con avviso contenente data, luogo, ora e ordine del giorno con un adeguato preavviso; per motivi di urgenza sono consentite convocazioni con preavviso di almeno quarantotto ore.
11.5 La Giunta Esecutiva di norma si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi componenti lo ritenga necessario.
11.6 La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della metà più uno dei suoi
componenti.
11.7 I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva vengono inviati anche ai Consiglieri Nazionali e ai Presidenti dei Comitati Regionali nonché ai componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed ai componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri.
11.8 La Giunta Esecutiva ha in via esclusiva funzioni operative di ordinaria e straordinaria amministrazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
a) dare attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale;
b) proporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Consiglio;
c) deliberare su materie di competenza del Consiglio Nazionale, in caso di urgenza, sottoponendo le suddette delibere a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione
convocata;
d) istituire i Dipartimenti di cui al successivo art. 16 nominandone i componenti, indicandone la durata, ed attribuendo eventuali rimborsi.
11.9 I componenti della Giunta possono essere sostituiti dal Consiglio Nazionale
su proposta motivata del Presidente.
11.10 Il Consiglio Nazionale, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e
con delibera motivata da gravi inadempienze, può sfiduciare e dichiarare decaduti uno o più componenti della Giunta Esecutiva. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]


Art. 12 - PRESIDENTE NAZIONALE
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’UNPLI ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate all’UNPLI, nel rispetto del presente Statuto: a tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale con la maggioranza semplice
dei voti.
3. [Il Presidente nomina il Segretario Generale e lo può revocare.]
4. Il Presidente ha i seguenti compiti:
a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell’UNPLI secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea Nazionale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle
delibere approvate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva, tramite il Segretario Generale e i servizi da questo dipendenti;
b) promuove le attività e le delibere degli Organi centrali, e coordina le attività dei Comitati Regionali e degli Organismi ausiliari.
c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, determinando l’ordine
del giorno delle riunioni;
d) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle assemblee dei Comitati Regionali;
e) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’UNPLI;
f) quale rappresentante legale dell’Unpli di fronte a terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
g) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro membro della Giunta Esecutiva;
h) può invitare alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tali organi;
i) convoca su deliberazione del Consiglio Nazionale l’Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo in casi particolari espressamente previsti dal
presente Statuto;
j) nomina Commissari ad acta.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vice Presidente.
6. In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente stesso, insieme alla Giunta Esecutiva e al Segretario Generale, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Nazionale;
7. Il Presidente e la Giunta esecutiva possono essere sfiduciati e dichiarati decaduti dal Consiglio Nazionale con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti in caso di gravi inadempienze ai doveri istituzionali.
8. In tutti i casi in cui il Presidente e la Giunta Esecutiva sono dichiarati decaduti, il Consigliere Anziano convoca entro trenta giorni dall’evento il Consiglio Nazionale per la elezione del nuovo Presidente Nazionale e della Giunta sino alla conclusione del
mandato corrente.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 12 - PRESIDENTE NAZIONALE
12.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’UNPLI ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate all’UNPLI, nel rispetto del presente Statuto: a tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali
12.2 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea con la maggioranza semplice dei voti.
12.3 Il Presidente propone al Consiglio Nazionale la nomina del Vice-Presidente e dei componenti della Giunta Esecutiva.
12.4 Il Presidente ha i seguenti compiti:
a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell’UNPLI secondo le linee e gli
obiettivi stabiliti dall’Assemblea Nazionale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle delibere approvate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva, tramite il Segretario Generale e i servizi da questo dipendenti;
b) adotta, in caso di comprovata urgenza, delibere di competenza della Giunta
Esecutiva sottoponendole a ratifica della Giunta medesima nella prima riunione
convocata;
c) promuove le attività e le delibere degli Organi centrali, e coordina le attività dei Comitati Regionali e degli Organismi ausiliari.
d) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, determinando l’ordine
del giorno delle riunioni;
e) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle assemblee dei Comitati Regionali;
f) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’UNPLI;
g) quale rappresentante legale dell’UNPLI di fronte a terzi e in giudizio, ha la facoltà di
nominare avvocati e procuratori alle liti;
h) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro
componente della Giunta Esecutiva;
i) può invitare alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tali organi;
l) convoca su deliberazione del Consiglio Nazionale l’Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo in casi particolari espressamente previsti dal
presente Statuto;
m) nomina Commissari ad acta.
12.5 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vice Presidente.
12.6 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente stesso, insieme alla Giunta Esecutiva e al Segretario Generale, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Nazionale;
12.7 Il Consiglio Nazionale, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e
nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del bilancio, delibera la convocazione urgente dell’Assemblea per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente.
12.8 L’Assemblea straordinaria così indetta provvederà altresì ad eleggere il nuovo
Presidente Nazionale sino alla conclusione del mandato corrente. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]


Art. 13- COLLEGIO NAZIONALE DEI
REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio Nazionale dei Revisori è costituito da tre Revisori effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea.
2. Nella seduta di insediamento, indetta dal Revisore risultato primo degli eletti, il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
3. Il Collegio dei Revisori ha i seguenti compiti:
a) vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’UNPLI;
b) esegue verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, evidenziando eventuali scostamenti da quanto preventivamente approvato;
c) riferisce, con apposite relazioni collegiali, al Consiglio Nazionale anche in sede di approvazione dei bilanci.
4. Il Presidente del Collegio è invitato alle riunioni del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva e vi può partecipare, senza diritto a voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite un altro componente del Collegio da lui delegato.
5. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene
necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.


[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 13- COLLEGIO NAZIONALE DEI
REVISORI DEI CONTI
13.1 Il Collegio Nazionale dei Revisori è costituito da tre Revisori effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.
13.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Revisore risultato primo degli eletti, il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
13.3 Il Collegio dei Revisori ha i seguenti compiti:
a) vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’UNPLI;
b) esegue verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, evidenziando eventuali scostamenti da quanto preventivamente approvato;
c) riferisce, con apposite relazioni collegiali, al Consiglio Nazionale anche in sede di approvazione dei bilanci.
13.4 Il Presidente del Collegio è invitato alle riunioni del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva e vi può partecipare, senza diritto a voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite un altro componente del Collegio da lui delegato.
13.5 Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]


Art. 14 - COLLEGIO NAZIONALE DEI
PROBIVIRI
1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.
2. Nella seduta di insediamento, indetta dal Probiviro risultante primo degli eletti, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia tra gli Organi centrali dell’UNPLI, tra questi e i Comitati Regionali e fra i Comitati Regionali stessi;
b) interviene, altresì, nei conflitti tra l’UNPLI centrale e coloro che rivestono cariche sociali nelle Organizzazioni territoriali a livello di regione o di provincia autonoma;
c) interviene, su richiesta dei Comitati Regionali, per dirimere particolari controversie nell’ambito delle strutture periferiche relativamente alla disciplina associativa come organo di secondo grado rispetto al Collegio Regionale dei Probiviri;
d) decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dagli Organi centrali;
e) [decide su ogni altro ricorso riguardante materia non contemplata nel presente Statuto o nelle normative delle altre strutture periferiche, attinenti, in ogni caso, l’attività degli associati o degli Organi dell’UNPLI;]
f) decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Nazionale nei confronti dei Comitati Regionali.
4. Il Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale.
5. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 14 - COLLEGIO NAZIONALE DEI
PROBIVIRI
14.1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di tre componenti effettivi e di due componenti supplenti eletti dall’Assemblea fra candidati aventi adeguati requisiti
professionali e/o di esperienza.
14.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Proboviro risultante primo degli eletti, il
Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
14.3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia tra gli Organi centrali dell’UNPLI e tra questi e gli Organi periferici;
b) interviene, altresì, nei conflitti tra l’UNPLI centrale e coloro che rivestono cariche sociali
negli Organi periferici;
c) interviene, su richiesta dei Comitati Regionali, per dirimere particolari controversie nell’ambito delle strutture periferiche relativamente alla disciplina associativa come organo di secondo grado rispetto al Collegio Regionale dei Probiviri;
d) decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dagli Organi centrali;
e) decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Nazionale
nei confronti dei Comitati Regionali.
14.4 Il Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assistere, senza diritto
di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale.
14.5 Con apposito regolamento di cui al successivo art. 25 viene determinata la
procedura per la presentazione e trattazione dei ricorsi al Collegio
14.6 Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo
ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti
effettivi. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]

Art. 15 - SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Nazionale anche tra i non Consiglieri.
2. Il Segretario Generale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Nazionale.
3. Sono compiti specifici del Segretario Generale:
a) dirigere e coordinare il servizio di Segreteria dell’UNPLI, assistendo, alle sedute dell’Assemblea Nazionale, del onsiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, curando la compilazione dei relativi verbali e l’invio degli stessi agli interessati nel tempo più breve possibile, ove non altrimenti disposto;
b) coordinare gli altri uffici istituiti dall’Unpli Nazionale;
c) raccordare e coordinare i rapporti con le Segreterie dei Comitati Regionali, anche attivando una rete uniforme di intercomunicazione.
d) predisporre le relazioni tecniche di cui venga incaricato, esprimendo il proprio parere sulle regolarità procedurali delle deliberazioni degli Organi centrali;
e) amministrare un fondo spese di segreteria allo scopo istituito dal Consiglio Nazionale;
f) provvedere alla gestione economica e finanziaria dell’UNPLI in conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, sotto la responsabilità del Presidente;
g) compilare il bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre al Presidente Nazionale e al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti per la conseguente approvazione da parte degli Organi previsti;
h) predisporre, in conformità alle direttive degli Organi competenti, il bilancio preventivo per l’anno successivo da sottoporre alla dovuta approvazione;
i) depositare presso la sede dell’UNPLI, a disposizione dei Soci, durante i quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio Nazionale, convocata per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
j) inoltrare, subito dopo il deposito, copia dei bilanci ai Consiglieri Nazionali ed ai Presidenti Regionali.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 15 - SEGRETARIO GENERALE
15.1 Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Presidente Nazionale anche tra
i non Consiglieri.
15.2 Il Segretario Generale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Nazionale.
15.3 Sono compiti specifici del Segretario Generale:
a) dirigere e coordinare il servizio di Segreteria dell’UNPLI, assistendo alle sedute dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, curando la compilazione dei relativi verbali e l’invio degli stessi agli interessati nel tempo più breve possibile, ove non altrimenti disposto;
b) coordinare gli altri uffici istituiti dall’UNPLI Nazionale;
c) raccordare e coordinare i rapporti con le Segreterie dei Comitati Regionali, anche attivando una rete uniforme di intercomunicazione.
d) predisporre le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprimere a richiesta degli Organi centrali il proprio parere tecnico sulle procedure e le deliberazioni degli Organi centrali;
e) amministrare un fondo spese di segreteria allo scopo istituito dal Consiglio Nazionale;
f) provvedere alla gestione economica e finanziaria dell’UNPLI in conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, sotto la responsabilità del Presidente;
g) compilare il bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre al Presidente
Nazionale e al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti per la conseguente approvazione da parte degli Organi previsti;
h) predisporre, in conformità alle direttive degli Organi competenti, il bilancio preventivo per l’anno successivo da sottoporre alla dovuta approvazione;
i) depositare presso la sede dell’UNPLI, a disposizione dei Soci, durante i quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio Nazionale, convocata per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
l) inoltrare, subito dopo il deposito, copia dei bilanci ai Consiglieri Nazionali ed ai Presidenti Regionali. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]


Titolo V - ORGANISMI AUSILIARI
Art. 16 - DIPARTIMENTI E COMMISSIONI.
1. I Dipartimenti sono istituiti dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta esecutiva; le Commissioni sono costituite e possono essere modificate dalla Giunta Esecutiva, che ne indica il numero, il nominativo dei componenti e la durata dell'incarico.
2. I Dipartimenti e le Commissioni hanno funzioni consultive ed operative entro i
limiti e sui temi definiti nel programma approvato dal Consiglio Nazionale.
3. Dei Dipartimenti possono, di norma, far parte solo Consiglieri Nazionali. Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei componenti della Giunta Esecutiva, escluso il Presidente Nazionale, che ha il compito di coordinarne l’attività.
4. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle
singole Pro Loco che persone esterne all’UNPLI. Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere Nazionale.


[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Titolo V - ORGANISMI AUSILIARI
Art. 16 - DIPARTIMENTI

16.1 I Dipartimenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva che ne determina il numero, il nominativo dei componenti, la durata dell'incarico e l’eventuale dotazione finanziaria.
16.2 I Dipartimenti hanno funzioni consultive ed operative entro i limiti e sui temi definiti nel programma approvato dal Consiglio Nazionale.
16.3 Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei componenti della Giunta Esecutiva, escluso il Presidente Nazionale, che ha il compito di coordinarne l’attività. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]


Art. 17 - COMMISSARI AD ACTA
1. I Commissari ad acta sono scelti e vengono nominati dal Presidente Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto.
2. Il Commissario ad acta è scelto possibilmente tra i Consiglieri Nazionali.
3. Il Commissario non può rimanere in carica, di norma, oltre sei mesi, durante i quali ha il
compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive del Comitato stesso secondo le norme dello Statuto Regionale, o per regolarizzare altri aspetti per cui è stato nominato.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]

Art. 17 – COMMISSIONI
17.1 Le Commissioni sono istituite dal Consiglio nazionale che ne determina il
numero, il nominativo dei componenti e la durata.
17.2 Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco che persone esterne all’UNPLI.
Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere Nazionale. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]


Art. 18 - QUALIFICHE ONORARIE
1. Agli ex Presidenti Nazionali dell’UNPLI, come eccezionalmente ad altri membri dell'UNPLI
che hanno rivestito cariche Nazionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, può conferire l’alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI.
2. Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.
3. Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari hanno facoltà di assistere, senza diritto di
voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.
4. Il riconoscimento è a vita.
5. Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI deve essere
accettato dall'interessato formalmente per iscritto.
6. Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI comporta la
ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell'UNPLI a livello nazionale.
7. Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell'UNPLI il Consiglio Nazionale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifiche mansioni.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]

Art. 19 - QUALIFICHE ONORARIE
19.1 Agli ex Presidenti Nazionali dell’UNPLI, come eccezionalmente ad altri componenti dell'UNPLI che hanno rivestito cariche Nazionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, può conferire l’alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere

Onorario dell’UNPLI.
19.2 Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.
19.3 Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.
19.4 Il riconoscimento è a vita.
19.5 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI deve
essere accettato dall'interessato formalmente per iscritto.
19.6 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI comporta
la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell'UNPLI a livello nazionale.
19.7 Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell'UNPLI il Consiglio Nazionale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifiche mansioni. [/COLORE]


[Modificato da unpli 21/01/2008 15:15]
OFFLINE
Post: 5
Città: LADISPOLI
Età: 35
Sesso: Maschile
21/01/2008 15:16

Re: Modifiche statuto
[G]Testo Vigente[/G]


Titolo VI - NORME GENERALI
Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE
1. Le risorse economiche, con le quali l’UNPLI provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
a) quote e contributi dei soci;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività vanno impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, e non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione vanno impegnati per le attività istituzionali statutariamente previste dell’anno successivo. E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e /o capitali.
3. Il bilancio economico – finanziario consuntivo deve essere redatto annualmente ed approvato con le modalità previste dal presente Statuto.
4. Tutti i beni o le attività oggetto del patrimonio dell'UNPLI Nazionale devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno e tenuto dalla Segreteria Nazionale debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti. Ogni anno l’inventario del patrimonio sociale deve
essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservare con gli altri libri sociali e la relativa documentazione contabile.
5. L’UNPLI si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, per il perseguimento dei fini istituzionali.
6. L’UNPLI può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
7. Il Consiglio Nazionale delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo, e può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute o altre indennità.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]

Art. 20 - PATRIMONIO SOCIALE
20.1 Le risorse economiche, con le quali l’UNPLI provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
a) quote e contributi dei soci;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
20.2 I proventi delle attività vanno impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, e non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione vanno impegnati per le attività istituzionali statutariamente previste dell’anno successivo. E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e /o capitali.
20.3 Il bilancio economico – finanziario consuntivo deve essere redatto annualmente ed approvato con le modalità previste dal presente Statuto; potrà inoltre essere prevista la redazione del Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento possa essere ritenuto utile e funzionale.
20.4 Tutti i beni o le attività oggetto del patrimonio dell'UNPLI Nazionale devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno e tenuto dalla Segreteria Nazionale debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti. Ogni anno l’inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservare con gli altri libri sociali e la relativa documentazione contabile.
20.5 L’UNPLI si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, per il perseguimento dei fini istituzionali.
20.6 L’UNPLI può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
20.7 Il Consiglio Nazionale delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo, e può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute o altre indennità. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]

Art. 20 - MODIFICHE STATUTARIE
1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea Nazionale con apposita delibera del Consiglio Nazionale, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei Comitati Regionali, che complessivamente rappresentino un quarto delle Pro Loco aderenti all’UNPLI, o su richiesta di un quarto delle Pro Loco iscritte appartenenti ad almeno quattro Comitati Regionali.
2. L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]

Art. 21 - MODIFICHE STATUTARIE
21.1 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea Nazionale con
apposita delibera del Consiglio Nazionale, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei Comitati Regionali, che complessivamente rappresentino un quarto delle Pro Loco aderenti all’UNPLI, o su richiesta di un quarto delle Pro Loco iscritte appartenenti ad almeno quattro Comitati Regionali.
21.2 L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto.
21.3 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, lo Statuto sarà da ritenersi automaticamente adeguato a quanto previsto da eventuali nuove normative legislative vincolanti. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]
Art. 21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. Lo scioglimento dell’UNPLI deve essere proposto all’Assemblea Nazionale dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
2. L'Assemblea per lo scioglimento dell’UNPLI è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto.
3. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri, nonché la devoluzione del patrimonio sociale, risolta ogni pendenza accertata, per fini di utilità sociale escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
22.1 Lo scioglimento dell’UNPLI deve essere proposto all’Assemblea Nazionale dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
22.2 L'Assemblea per lo scioglimento dell’UNPLI è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto.
22.3 La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.
22.4 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio sociale residuo
deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, per fini di utilità sociale escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci. [/COLORE]



[G]Testo Vigente[/G]


Art. 22 - CANDIDATURE.
1. Un socio di una Pro Loco affiliata avente diritto a voto, all'uopo designato dalla Pro Loco di appartenenza, può candidarsi ad un Organo nazionale da eleggersi in Assemblea elettiva secondo quanto specificato nel Regolamento di cui al successivo art. 24.
2. Ogni socio può presentare una sola candidatura.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]
Art. 23 - CANDIDATURE
23.1 Un socio di una Pro Loco affiliata avente diritto a voto, all'uopo designato dalla Pro Loco di appartenenza, può candidarsi ad un Organo nazionale da eleggersi in Assemblea elettiva secondo quanto specificato nel Regolamento di cui al successivo art. 25.
23.2 Ogni socio può presentare una sola candidatura alla Presidenza nazionale o
al Consiglio nazionale o al Collegio nazionale dei Revisori o al Collegio nazionale dei Probiviri. [/COLORE]




[G]Testo Vigente[/G]

Art. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione.
2. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:
a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti.
3. Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.
4. Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell’UNPLI possono concorrere solo le Pro Loco associate, che risultino in regola col versamento della quota di iscrizione relativa all’anno precedente, oltre a quello della quota dell’anno in cui si effettuano le suddette operazioni, con diritto o meno di voto secondo quanto previsto all'art. 3 c. 6 o c. 7.
5. I soci e le strutture periferiche sono tenuti all’osservanza degli atti deliberativi dell’Unpli

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI
24.1 Salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione.
24.2 Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:
a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti.
24.3 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.
24.4 Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell’UNPLI possono concorrere solo le
Pro Loco associate, che risultino in regola col versamento della quota di iscrizione relativa all’anno precedente, oltre a quello della quota dell’anno in cui si effettuano le suddette operazioni, con diritto o meno di voto secondo quanto previsto all'art. 3 c. 6 o c. 7.
24.5 I soci e le strutture periferiche sono tenuti all’osservanza degli atti deliberativi dell’UNPLI. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]


Art. 24 - REGOLAMENTI
1. I Regolamenti nazionali dell'UNPLI sono emanati a cura del Consiglio Nazionale e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento degli Organi centrali dell’UNPLI, nonché altre norme relative al buon andamento dell’attività dell’UNPLI. Il Consiglio Nazionale può prevedere forme di partecipazione dei Comitati provinciali e territoriali alle scelte dell’Unione Nazionale.
2. Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva o su richiesta scritta di almeno due terzi dei Consiglieri.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]

Art. 25 - REGOLAMENTI
25.1 I Regolamenti nazionali dell'UNPLI sono emanati a cura del Consiglio Nazionale e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento degli Organi centrali dell’UNPLI – salvo quanto disposto dall’art. 9.4 lett. i) - , nonché altre norme relative al buon andamento dell’attività dell’UNPLI. Il Consiglio Nazionale può prevedere forme di partecipazione dei Comitati provinciali e territoriali alle scelte dell’Unione Nazionale.
25.2 Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva o su richiesta scritta di almeno due terzi dei Consiglieri. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]


Art. 25 - STATUTI DEI COMITATI
REGIONALI UNPLI
1. Lo Statuto di ogni Comitato Regionale non deve essere in contrasto con i principi generali riportati nei Titoli I, II e III del presente Statuto e deve essere portato a conoscenza del Consiglio Nazionale, che lo ratifica, oppure ne chiede la modifica prima di ratificarlo.
2. I Comitati Regionali devono adottare la denominazione “Comitato Regionale UNPLI” seguito dal nome della Regione, affiancato o in sostituzione alla attuale denominazione e logo, e devono adottare il logo ufficiale dell’Unpli.
3. Qualora lo Statuto di un Comitato Regionale non sia ratificato in quanto non compatibile con il presente Statuto Nazionale o con le disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio Nazionale può nominare un Commissario ad acta per il Comitato Regionale interessato con il compito di fare adeguare lo Statuto del Comitato Regionale.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]


Art. 26 - STATUTI DEI COMITATI
REGIONALI UNPLI
26.1 Lo Statuto di ogni Comitato Regionale non deve essere in conflitto con i principi generali del presente Statuto e deve essere portato a conoscenza del Consiglio Nazionale, che lo ratifica, oppure ne chiede la modifica prima di ratificarlo.
26.2 I Comitati Regionali devono adottare la denominazione "Comitato Regionale UNPLI" seguito dal nome della Regione, affiancato o in sostituzione alla attuale denominazione e logo, e devono adottare il logo ufficiale dell’UNPLI.
26.3 Qualora lo Statuto di un Comitato Regionale non sia ratificato in quanto non compatibile con il presente Statuto Nazionale o con le disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio Nazionale può nominare un Commissario ad acta per il Comitato Regionale interessato con il compito di fare adeguare lo Statuto del Comitato Regionale. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI
27.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile. [/COLORE]

[G]Testo Vigente[/G]


Art. 27 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Il presente Statuto diventa operante il giorno successivo alla sua approvazione,
2. Gli attuali Organi Nazionali restano in carica fino alla loro naturale scadenza prevista nel 2004.

[COLORE] #FF0901[=COLORE][G]Testo Emendato[/G]

Art. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
28.1 Il presente Statuto diventa operante il giorno successivo alla sua approvazione,
28.2 Gli attuali Organi Nazionali concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale. [/COLORE]
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